Crediti d’imposta 2022 per prodotti energetici da comunicare all’Agenzia entrate entro il 16 marzo
Mirco Conti
I beneficiari dei crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, devono inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione del credito maturato nell’esercizio 2022.
Si tratta in particolare dei crediti d’imposta non ancora compensati in F24, per acquisto di:
- energia elettrica e gas naturale effettuati nel terzo e quarto trimestre 2022;
- carburante effettuato da imprese esercenti attività agricola e della pesca, nel quarto trimestre 2022.
Con il provvedimento n. 44905/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione, chiarendo che le disposizioni appena approvate potranno essere estese anche ad altri crediti d’imposta. Ad esempio potrebbe essere compreso anche il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 (al momento tale credito non deve essere comunicato).
La comunicazione deve essere inviata direttamente dal beneficiario dei crediti d’imposta, oppure ci si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, quale Cia o società di servizi.
Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023. Il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel 2022, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Tenuto conto che i crediti d’imposta in questione possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito. In ogni caso l’invio della comunicazione non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.
La mancata comunicazione entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Ne consegue che il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In linea generale i crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed energia elettrica nel terzo e quarto trimestre 2022 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023, mentre il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo e quarto trimestre 2022, deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.