La scadenza è fissata al prossimo 3 giugno
Per la imprese forestali scatta l’obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori e della tenuta della tracciabilità. Con pubblicazione dell’apposita modulistica avvenuta lo scorso 4 aprile sul sito del Mipaaf, infatti, sono decorsi i termini per l’iscrizione di tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati. La scadenza fissata è quella del prossimo 3 giugno 2022.
L’iscrizione si fa esclusivamente online sul portale del Mipaaf utilizzando lo Spid individuale di ogni titolare dell’azienda allegando l’attestazione di pagamento di 20 euro. La conferma dell’iscrizione è da farsi ogni anno quando si intende commercializzare la legna o prodotti legnosi.
Per procedere all’iscrizione occorre fornire le seguenti informazioni:
denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica, ordinaria e se disponibile Pec, Codice Fisale e Partita Iva, dati anagrafici del legale rappresentante
con riferimento al legno, denominazione commerciale e tipologia, regione italiana e, se possibile, località, quantità annuale, commercializzata e, se disponibile, controvalore in euro.
Per assicurare la richiesta tracciabilità ai prodotti immessi sul mercato (prevista dal regolamento UE n. 995/2010, noto come Reg. Ue Eutr) occorre che tutte le aziende si dotino di un apposito registro sul quale annotare le principali informazioni (autorizzazione/comunicazione, località, tipologia, quantità e estremi dell’acquirente).
Va evidenziato che l’obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati è per tutti i soggetti che immettono sul mercato dei prodotti legnosi, escluso l’autoconsumo, conseguentemente l’obbligo di iscrizione sussiste per tutti i soggetti che rientrano in questa definizione, quindi non solo coloro che sono iscritti all’albo regionale, strumento che a breve verrà modificato per adeguarlo alle norme nazionali.
Contestualmente l’obbligo della tracciabilità, che sino a poco tempo fa era richiesto dai Carabinieri forestali solo in alcune province, diventa cogente per tutti gli operatori che immettono prodotti legnosi in commercio, anche in questo caso escluso l’autoconsumo. Pertanto gli interessati debbono munirsi dello specifico registro per evitare le pesanti sanzioni previste.
La sanzione per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori va da un minimo da 500 a 1.200 euro, per chi non tiene il registro, o non lo conserva per almeno 5 anni, è prevista una sanzione che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 15.000 euro.
L’ennesimo balzello burocratico che infiamma
Appare evidente che questa norma trae origine da un Regolamento dell’Unione Europea approvato per contrastare il commercio di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale, provenienti sia da Paesi Ue sia extra-Ue, non può trattare tutti alla stessa stregua, obbligando anche l’agricoltore che taglia il proprio bosco e che commercializza piccoli quantitativi ogni anno a degli adempimenti burocratici gravosi, quindi costosi in termini di denaro e di tempo, quanto inutili. Oltretutto prevedendo adempimenti annuali di non semplice esecuzione. In considerazione dei tempi a disposizione, del numero delle imprese potenzialmente coinvolte e della complessità della materia, la Confederazione si è attivata per chiedere un posticipo dei termini e le semplificazioni necessarie per far si che gli agricoltori che ancora operano in collina e montagna, assicurando la manutenzione del territorio e la presenza di un minimo di presidio e attività economica, possano continuare ad esercitare il loro difficile, oltre che faticoso, lavoro. Nel contempo è opportuno che le aziende che con continuità commercializzano legname si adoperino per rispettare le norme ora vigenti allo scopo di evitare le sanzioni previste.