NUOVA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Presente nella nuova manovra di bilancio 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri del 17  ottobre la nuova versione della rottamazione delle cartelle esattoriali. 

Anche in questo caso, come nelle precedenti versioni, sarà possibile fruire della  cancellazione delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio con riferimento ai ruoli affidati al  concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2023

Tuttavia, si registra che potranno essere soggette a rottamazione solo le cartelle  ricevute dopo l’emissione degli avvisi bonari o dopo i controlli formali dell’Agenzia  delle Entrate mentre saranno escluse le cartelle emesse a seguito di controlli a  soggetti che non hanno dichiarato le imposte da versare. Non è quindi ammesso  certamente chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi. 

In sostanza potranno essere rottamante le cartelle relative ad imposte dichiarate  ma non versate precedute da avvisi bonari art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis  e 54 ter DPR 633/72 

La medesima sorte è prevista per gli omessi versamenti dei contributi, ma nessuno  sconto è previsto per coloro che non hanno denunciato il dovuto all’INPS. 

La richiesta di rottamazione andrà presentata entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione invierà il prospetto di versamento. 

Il pagamento delle somme potrà avvenire: 

– in un’unica rata entro il 31 luglio 2026

– oppure in 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza il 31/07/2026,  30/09/2026 e il 30/11/2026 per le prime tre rate e poi ogni anno alle scadenze del  31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11 con l’aggiunta di un interesse rateale a  partire dal 1/8/2026 pari al 4% annuo. 

La rata minima sarà Euro 100,00. 

Si sottolinea il peso degli interessi rateali che potrebbero arrivare in 9 anni,  cumulativamente, al 35,3%. 

Si rileva inoltre che a differenza della precedente rottamazione non sono previste maxirate  iniziali. 

Si decadrà dal piano con il mancato pagamento della rata iniziale e con il mancato  pagamento di due rate anche non consecutive oppure con il mancato pagamento  dell’ultima rata.

Un’ulteriore limitazione riguarda i soggetti che hanno aderito alle precedenti  rottamazioni senza incorrere nella decadenza e il cui piano di rateazione sia ancora  valido

In questi casi, le cartelle “già rottamate”, comprendenti i carichi fino al 30 giugno  2022, non potranno essere incluse nella rottamazione quinquies e quindi il piano di  rateizzazione non potrà essere allungato. Se si intende evitare di incorrere nella  decadenza (della rottamazione quater) sarà necessario continuare ad effettuare  regolarmente i pagamenti. 

Invece, i medesimi soggetti potranno includere nella nuova rottamazione gli affidamenti  al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31  dicembre 2023

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne  costituiscono oggetto: 

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a  titolo di definizione, gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla  data di presentazione; 

c) non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche fatti slavi quelli gia iscritti  alla data di presentazione; 

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere  proseguite le precedenti già avviate; 

e) non rilevano le somme ai fini del rilascio del DURC. 

Ovviamente quanto sopra scritto potrà essere modificato/integrato nel corso dell’iter  parlamentare della legge di bilancio che quindi diverrà definitiva con l’approvazione entro  la fine dell’anno. 

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 REGISTRO TELEMATICO GIACENZE DEI CEREALI

In attuazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii che trova attuazione nel nuovo Decreto ministeriale n. 43350 emanato il 30 gennaio 2025, viene istituito il Registro Telematico delle giacenze dei cereali, altresì denominato Granaio Italia.

Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali:

•          Frumento duro;

•          Frumento tenero e segalato;

•          Mais;

•          Orzo;

•          Farro;

•          Segale;

•          Sorgo;

•          Avena;

•          Miglio e scagliola;

ovvero,

  • Le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda;
  • Le strutture private o associative di stoccaggio.

Non sono tenuti all’obbligo:

  • Gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali;
  • Le imprese che svolgono in via prevalente l’attività di allevamento;
  • Le imprese che producono mangimi;
  • I quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (Es. Semina);
  • I Cerali destinati alla filiera sementiera;
  • I prodotti stoccati in strutture private o associative all’atto della trebbiatura

Per quanto riguarda le aziende agricole potremmo avere le seguenti casistiche:

•          Produttore che raccoglie e consegna allo stoccatore/consorzio al momento della trebbiatura: NO registro;

•          Produttore che raccoglie e stocca in casa e vende al consorzio ed a terzi in un secondo tempo: SI; (va poi verificata la quantità)

•          Produttore che raccogli e stocca per produrre farina o birra o che fa trasformazione: NO registro

•          Produttore che raccoglie e stocca per utilizzare il prodotto per la propria azienda zootecnica: No registro

•          Produttore che raccoglie e stocca il prodotto per utilizzarlo come autoprodotto per la semina: No registro

Gli operatori obbligati devono registrare sul modulo messo a disposizione su Sian, in forma cumulativa e aggregatail volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre per le 9 tipologie di cereali sopra indicati.

Vanno registrate le quantità totali di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine, ovvero se di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi.

Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di:

•          40 tonnellate per il frumento tenero;

•          30 tonnellate per il frumento duro;

•          80 tonnellate per il mais;

•          40 tonnellate per l’orzo;

•          60 tonnellate per il sorgo;

•          30 tonnellate per l’avena;

•          30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola;

L’obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025.

Le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre.

Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno:

  • Trimestre Luglio-Agosto-Settembre, chiusura trimestre 30 settembre, registrazione entro il 20 ottobre 2025(si evidenzia fin da subito che si sta lavorando per una proroga di tale data e/o quanto meno ad una non penalizzazione per la registrazione tardiva del dato)
  • Trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre, chiusura trimestre 31 dicembre, registrazione entro il 20 gennaio 2026;
  • Trimestre Gennaio-Febbario-Marzo, chiusura trimestre 31 marzo, registrazione entro il 20 aprile 2026;
  • Trimestre Aprile-Maggio-Giugno, chiusura trimestre 30 giugno, registrazione entro il 20 luglio 2026

La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

La registrazione sul registro telematico su Sian può essere fatta:

a) Direttamente dall’azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al SIAN e inserisce direttamente le movimentazioni di registro;

b) Direttamente dalle società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo;

c) Dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) che effettuano le operazioni di registrazione sul SIAN per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega.

Per qualsiasi informazione rivolgersi agli Uffici CIA di riferimento.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
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