Emergenza alluvione. Le prime agevolazioni fiscali a favore delle popolazioni danneggiate

Il dramma che stanno affrontando gli agricoltori dell’Emilia-Romagna, a causa degli effetti devastanti del terribile ed eccezionale maltempo, sono purtroppo evidenti a tutti noi. Una tragedia immane, che riporta ai durissimi giorni del terremoto che questa stessa terra ha vissuto nel 2012. Oggi, migliaia di cittadini, famiglie e imprese stanno lottando per far fronte a un’alluvione dalle proporzioni eccezionali e storiche, che ha spezzato vite umane, distrutto abitazioni, infrastrutture e aziende, compromettendo pesantemente la produzione agricola e zootecnica di un territorio tra i più vocati e rappresentativi a livello nazionale.
Il decreto legge n. 61/2023 recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, concede ai contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano residenza o sede operativa nei territori alluvionati, una sospensione fino al 31 agosto 2023 dei termini per i versamenti fiscali, comprese le ritenute alla fonte, nonché di quelli contributivi e assicurativi, che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto. Il versamento andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023. La sospensione dei versamenti in scadenza entro fine agosto è estesa alle cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione. È poi prevista la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto, degli adempimenti tributari, nonché dei versamenti e adempimenti previsti per le varie sanatorie della legge di bilancio (c.d. tregua fiscale). Anche in questo caso gli adempimenti sospesi potranno essere regolarizzati entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni o interessi.
Un’altra norma agevolativa a favore degli imprenditori agricoli danneggiati, già presente nel nostro ordinamento tributario, è disciplinata dagli articoli 31 e 35 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in cui si prevede la possibilità di azzerare i redditi dominicale e agrario dei terreni, qualora la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, venga denunciata entro 3 mesi dall’evento o almeno 15 giorni prima del raccolto. Questa opportunità interessa da vicino coloro che non sono iscritti alla previdenza agricola e pertanto non beneficiano dell’esenzione tout- court dell’Irpef confermata dall’ultima legge di bilancio. La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, con la nota n. 0036800 del 26 maggio 2023 ha fornito le istruzioni operative allo scopo di favorire la presentazione telematica di tali istanze in modo semplice e rapido, anche per il tramite di CIA.
Naturalmente, se a consuntivo le imprese non riscontrassero concretamente una perdita superiore al 30% del prodotto ordinario dei propri fondi (tenuto conto anche delle produzioni animali), ovvero, a fronte del danno effettivamente subito sia loro riconosciuto un rimborso assicurativo / statale / comunitario, dovranno ugualmente dichiarare i redditi fondiari in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del citato Testo Unico, in quanto le indennità, conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti.